Nel garantire lo svolgimento della attività religiosa nella Metropolia Ortodossa di Aquileia, come anche per tutte le comunità religiose sul territorio nazionale Italiano è soprattutto per coloro che si trovano nelle “Zone rosse” facciamo riferimento agli articoli del DPCM del 3 novembre 2020 .
Le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo è dalle rispettive confessioni . Partecipare alla Divina Liturgia e recarsi alla Chiesa nel Comune di residenza , sono motivi di spostamento autorizzati e giustificabili attraverso autodichiarazione nelle zone rosse come la Lombardia.
Il Ministro della Salute con provvedimento promulgato in data odierna e valevole dal giorno successivo, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”.
L’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione l’art. 1 dello stesso DPCM.
L’art. 1 c. 9 lettera p stabilisce che “l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro , uso obbligatorio della mascherina ed evitare assembramento di persone .
L’art. 1 c. 9 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la “Conferenza Episcopale Italiana” e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni permettono anche le celebrazioni liturgiche nelle modalità indicate dalla Nota del 3 settembre scorso.
Lo stesso art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
I sacerdoti e i diaconi , se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati nel svolgimento della attività pastorale , potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale “comprovate esigenze lavorative”.
I fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza della Chiesa e del luogo di culto per il svolgimento della attività liturgica e seguendo i Protocolli.
È vivamente raccomandato che si rechino solo nella chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa Comunità ortodossa o almeno nel proprio Comune. Qualora debbano certificare il motivo si può indicare la terza opzione della Atutocertifcazione prevista dal modulo “altri motivi ammessi dalle vigenti normative “, specificando “visita in chiesa “o “funzione religiosa “
Se i fedeli vengono sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale “situazione di necessità”.
I cantori e le persone adatti al svolgimento della attività religiosa e coloro che svolgono un servizio liturgico, retribuiti o volontari, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale “comprovate esigenze lavorative”.
“Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19” come indicata anche nella Lettera del Ministero dell’Interno al Segretario Generale della CEI del 27 marzo 2020.
Sono sospese invece le celebrazioni di carattere di gruppo ( matrimonio e battesimo ) , per evitare assembramenti.
LA GESTIONE DEGLI ACCESSI
All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza
dell’edificio; - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori,
temperatura corporea superiore ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti. La circolare
001858429/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e
gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ”definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come:
a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa
dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un
operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto;
- l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
NORME DI COMPORTAMENTO
- I fedeli indosseranno le mascherine, così come prevede la normativa regionale
per i luoghi aperti al pubblico - Il celebrante è tenuto a indossare la mascherina alla distribuzione della Comunione.
- Per i Battesimi, il sacerdote mantenga una opportuna distanza dai genitori e padrini.
- Per i Matrimoni, il numero massimo dei fedeli che assisteranno al rito dipenderà dalla capienza della Chiesa utilizzata al fine di garantire la giusta distanza interpersonale. Gli sposi non sono tenuti ad indossare la mascherina con l’accortezza che colui che raccoglie il consenso (sacerdote o diacono) utilizzi la mascherina.
Ufficio stampa
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